(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza della merci trasportate con la modalita' gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3 assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui, rispettivamente, alle lettere h) ed i) dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.