(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.
                              speciale
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo del turismo nelle localita'
balneari della costa adriatica  abruzzese,  ostacolato  dal  transito
degli  autoveicoli  pesanti lungo la strada statale 16, e di ridurre,
contestualmente, i tempi di percorrenza della merci  trasportate  con
la  modalita'  gomma,  la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di
cui al successivo art. 3 assume l'onere del pagamento  della  tariffa
di  pedaggio  autostradale  degli autotreni ed autoarticolati di cui,
rispettivamente, alle lettere h)  ed  i)  dell'art.  54  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, adibiti al trasporto di cose,
obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto  del
Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge.